Statuto

STATUTO DI RIFORMA E PROGRESSO

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INDICE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, FINALITA’ E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Denominazione

È costituita l’associazione denominata Riforma e Progresso, di seguito “Riforma e Progresso” o “movimento” o “partito” o “movimento politico” o “associazione”, partito politico composto da una libera associazione di cittadini, che, ai sensi dell’art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, si propongono di concorrere democraticamente a determinare la politica nazionale.

Art. 2 – Principi e Finalità

  1. “Riforma e Progresso” è un partito liberale progressista, democratico, europeista e costituzionalista. Gli appartenenti e i sostenitori del partito si riconoscono negli ideali liberali progressisti e di libertà sociale, facendo valere i principi di meritocrazia, trasparenza, buon senso, libero pensiero, rispetto reciproco, responsabilità sociale, istruzione, innovazione, lavoro, ricerca del benessere sociale e fiducia nello Stato, quali supremi regolatori ed ispiratori di ogni attività pubblica e privata. Sostengono altresì che la società debba proteggere la libertà e le pari opportunità per tutti i cittadini, incoraggiando la collaborazione reciproca tra Stato e mercato attraverso istituzioni liberali.
  2. Il movimento sostiene una società aperta, contro la schiavitù della povertà, ignoranza, e conformismo, in cui le autorità pubbliche si impegnano a garantire le libertà e i diritti dei cittadini nel rispetto delle leggi democratiche. Una società di cittadini liberi ed eguali che hanno strumenti sufficienti per sviluppare il loro potenziale e cercare la loro felicità.
  3. Il partito “Riforma e Progresso” è autonomo e indipendente da qualsiasi altro partito e movimento politico, associazione o sindacato. “Riforma e Progresso” è un’associazione che riunisce la partecipazione, azioni, proposte, elaborazioni e liberi confronti democratici da parte dei cittadini, usando qualsiasi forma di comunicazione pacifica e costruttiva. Può inoltre concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, in tutta autonomia.
  4. Il partito “Riforma e Progresso” conta sul contributo culturale, scientifico, professionale, economico, artistico, didattico e tecnico di tutti i cittadini, attraverso una partecipazione attiva di persone fisiche e giuridiche che vogliono contribuire al buono sviluppo e mantenimento del movimento politico.
  5. Il partito “Riforma e Progresso”, per meglio perseguire le sue finalità e lo svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di cooperazione con organizzazioni, associazioni ed enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura e il programma del movimento.
  6. Il partito “Riforma e Progresso” può esercitare, promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Art. 3 – Sede

  1. Il partito “Riforma e Progresso” ha sede sociale, legale ed amministrativa in “città, via e num.” (LA SEDE E’ L’UNICO DATO MANCANTE, DA TROVARE PRIMA DELLA COSTITUZIONE UFFICIALE DEL PARTITO)
  1. Possono essere istituite altre sedi nazionali e internazionali, centrali e periferiche. Il partito può estendere la propria operatività anche in ambito internazionale e collaborare con altre istituzioni e movimenti politici che seguono le stesse finalità, scopi e principi politici e sociali del partito.
  1. È facoltà del Presidente Nazionale, istituire e/o sopprimere eventuali sedi operative.
  1. La sede sociale, legale ed amministrativa potrà essere trasferita con delibera del Direttivo Nazionale. 

Art. 4 – Durata

La durata di “Riforma e Progresso” è a tempo indeterminato. 

Art. 5 – Simbolo

  1. L’associazione è titolare del nome e del simbolo di “Riforma e Progresso”, allegato al presente Statuto, regolarmente depositato, e ne amministra l’utilizzo a norma del presente statuto.
  1. L’utilizzo del simbolo e del nome dell’associazione è di competenza del Presidente Nazionale ovvero chi da questi delegato. Il Presidente Nazionale può concedere o revocare unilateralmente e insindacabilmente l’utilizzo del nome e del simbolo a terzi. I collaboratori e le rappresentanze locali del partito, per poter usare il simbolo e il nome del partito per eventi, elezioni e votazioni di qualunque livello, devono chiederne preventiva autorizzazione al Presidente Nazionale o chi da questi delegato.
  1. Il simbolo di “Riforma e Progresso” deve essere usato come contrassegno elettorale.
  2. Il simbolo del partito “Riforma e Progresso” è composto da un cerchio di colore arancione, dove alla base del cerchio, nel lato destro c’è un’area composta da una striscia a semicerchio di colore blu e subito sopra di essa, una linea spessa di colore bianco che ne segue la forma semicircolare. All’interno del cerchio, nella zona arancione, in posizione centrale, nella parte sinistra ci sono le parole “Riforma e Progresso” scritte in bianco, minuscolo e grassetto, e nella parte destra alta, subito vicino alla parte finale destra delle parole “Riforma e Progresso” c’è un’icona di una rosa dei venti ad 8 punte bifacciali, dove le 4 punte esterne sono più lunghe e di due colori, blu e grigio chiaro, mentre le 4 punte interne più corte sono anch’esse di due colori, grigio scuro e grigio chiaro.


Art. 6 – Scopi

Lo scopo principale del movimento politico “Riforma e Progresso” è quello di far collaborare la cittadinanza a tutti i livelli per riformare, migliorare e far progredire ed implementare lo Stato e la comunità italiana. Il movimento è un’associazione di cittadini e persone che vogliono contribuire al reale sviluppo socio-economico, politico-istituzionale, tecnico-scientifico della comunità italiana entro e fuori i confini nazionali. Il movimento “Riforma e Progresso” crede nello sviluppo umano della società italiana ed europea, nei valori di rispetto, responsabilità, buon senso, meritocrazia, sviluppo sostenibile, istruzione, comunicazione, raziocinio, scienza, ricerca ed innovazione, laicità, lavoro, sviluppo e supremazia equilibrata della ragione, per un reale perseguimento serio e sereno del benessere umano.

Il movimento segue gli ideali di democrazia partecipativa, libero mercato sostenibile, capitalismo responsabile, sviluppo umano equilibrato, e trasparenza e meritocrazia dello Stato. Ogni principio liberistico e sociale deve essere liberamente perseguito a patto che non leda né nel breve né nel lungo periodo i diritti di ogni individuo e della società italiana e globale stessa. Per questo motivo lo Stato deve essere supremo regolatore, giudice e unico limitatore della società, in modo da evitare che alcuni soggetti possano ledere i propri e gli altrui diritti, così come i principi di benessere maggioritario della comunità nazionale e internazionale.

Tale movimento promuove lo scambio di idee, studi ed informazioni fra i cittadini al fine dello sviluppo sociale, economico, scientifico, educativo, tecnico e politico della comunità italiana ed internazionale, tramite l’azione politica di tale partito, in tutte le forme possibili, sia con l’utilizzo di internet che con gli altri canali di comunicazione.

I membri del movimento credono che il recupero e il mantenimento della fiducia nel sistema democratico richiedano la sua rigenerazione permanente. Per questo, l’effettiva divisione dei poteri è una condizione essenziale. Allo stesso modo, un sistema elettorale più moderno ed equo, la trasparenza e la democrazia interna nei partiti politici e la libertà di espressione nei media sono indispensabili in una democrazia di qualità. Credono altresì ad una nuova cultura politica basata sul rispetto dell’avversario, sul rifiuto degli atteggiamenti politici intolleranti e settari, nonché sull’incessante lotta alla corruzione.

I membri riconoscono e difendono un’Italia unita ma allo stesso tempo diversificata, che riconosce la sua storia, le sue lingue e la sua cultura come l’eredità di tutti, senza creare divisioni interne che mettano a rischio il nostro futuro.

I membri del movimento devono pensare sempre all’indomani e al futuro. Il metodo di misura per prendere le decisioni deve essere anche nel lungo periodo e non solo nel breve. Gli eletti di tale partito devono essere rappresentanti istruiti, pragmatici, informati ed in continua formazione, portando avanti riforme e leggi che siano utili e praticamente realizzabili e seguibili in modo chiaro e semplice dalla cittadinanza. Ogni cittadino deve avere voce in Parlamento e negli altri organi istituzionali tramite gli eletti di questo partito, che si considerano come “lunga mano” della cittadinanza, secondo le norme contenute nei regolamenti, nel programma e nello Statuto del movimento stesso.

La linea guida per le scelte programmatiche del partito segue il buon senso comune e il detto “la giusta via sta nel mezzo”. Ogni persona deve essere libera nell’autodeterminarsi senza ledere però altre persone, i diritti e la legge. Ci deve essere una condivisione naturale tra cittadini per il perseguimento sia dei propri interessi che di quelli comuni, nel rispetto e nell’aiuto reciproco.

“Riforma e Progresso” è un partito europeista. Siamo a favore di continuare ad avanzare nei diversi processi di integrazione che portano all’efficace unione politica del progetto europeo comune, con un nuovo approccio paneuropeo per vincere le sfide presenti e future come il cambiamento climatico, le diseguaglianze economiche, l’immigrazione, i conflitti internazionali, il terrorismo e il populismo politico. L’obiettivo è di modificare e implementare l’Unione Europea, condividendo con gli altri Paesi membri buone pratiche e nuove politiche, in grado di perseguire il raggiungimento di un’Europa unita. Promuoviamo poi la libera circolazione di idee, persone, beni e servizi, che sono alla base della comunità europea.  

Serve creare una classe media lavorativa forte e dinamica, istruita e consapevole, in quanto condizione essenziale per una democrazia di qualità. Ciò sarà possibile anche grazie ad un’economia di mercato in cui le autorità pubbliche garantiscono la libera concorrenza, le pari opportunità e i diritti sociali riconosciuti dalla nostra costituzione. Tra i nostri obiettivi ci sono anche quelli di combattere la povertà, sia economica che intellettuale, l’oppressione, la fame, l’ignoranza, il bieco populismo, il disagio sociale, i pericoli e le malattie.

I sostenitori di “Riforma e Progresso” supportano e perseguono in tutti i modi la conoscenza attraverso l’istruzione, l’innovazione, la scienza, la cultura e la ricerca scientifica ed umanista. Con un modello socio-economico basato sul talento del nostro capitale umano, noi di “Riforma e Progresso” intendiamo modernizzare l’Italia, raggiungendo un’occupazione di qualità per essere più competitivi nell’era della globalizzazione. Vogliamo, in breve, dare all’Italia e agli italiani l’equilibrio, lo sviluppo e il benessere che si meritano, e diventare modello per gli altri popoli come lo siamo stati in passato, il tutto attraverso un secondo rinascimento italiano.  

TITOLO II - ISCRIZIONE AL PARTITO

Art. 7 – Adesioni al partito

  1. Possono iscriversi al partito tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e si riconoscono nei principi, ideali e programmi del partito “Riforma e Progresso”. Si possono iscrivere le cittadine e i cittadini italiani nonché le cittadine e cittadini europei e le cittadine e i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno purché residenti o domiciliati in Italia, accettando di essere registrati nell’Anagrafe degli iscritti del partito oltre che nell’Albo pubblico degli elettori. L’iscrizione è libera, volontaria e individuale, e va rinnovata annualmente con il pagamento della quota associativa, che è definita di anno in anno dagli organi preposti del movimento.
  2. Gli iscritti possono essere chiamati e definiti “soci” o “associati” e verrà consegnata loro la tessera di iscrizione contenente le proprie generalità.
  3. I soci si impegnano volontariamente a collaborare per la realizzazione dei programmi politici e degli scopi associativi, e sono tenuti al rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti e delle delibere degli organi direttivi ed associativi. Ogni iscritto si impegna a tenere comportamenti di buona educazione, diligenza, e rispetto della dignità degli altri iscritti.
  4. Non è ammessa la contemporanea iscrizione ad un altro partito politico nazionale, né associazione politica, né partecipare o sostenere liste concorrenti a quelle presentate o sostenute da “Riforma e Progresso”.
  5. Il tesseramento è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i nuovi soci mentre le operazioni per il rinnovo si svolgono dal 1° gennaio al 31 maggio. L’iscrizione consente ai soci il diritto di elettorato attivo e passivo all’interno del partito, impegnandosi altresì a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi.
  6. È liberamente esercitabile in qualunque momento il diritto di recesso da parte dell’iscritto o dell’esclusione motivata dello stesso da parte del Presidente nazionale, degli organi amministrativi di partito o dall’assemblea.
  7. Il numero di soci è illimitato.
  8. È tassativamente esclusa ogni forma di temporaneità del rapporto sociale.
  9. L’adesione è personale e non è ammessa l’iscrizione per interposta persona. Può aderire chiunque, seguendo gli enunciati dell’art. 3 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ogni iscritto si obbliga ad accettare e rispettare il suddetto statuto e il programma politico, riconoscendosi nei principi e nei programmi di “Riforma e Progresso” e del presente Statuto.
  10. Il Presidente nazionale del partito, o altri organi da lui preposti, può in qualunque momento espellere con motivazione un membro che non segua i principi statutari e programmatici o che si scopra essere non censurato, ovvero che sia stato giudicato colpevole di un qualsivoglia reato, già in primo grado successivamente all’iscrizione. È vietata l’iscrizione ai pregiudicati, condannati in via definitiva e per le persone con precedenti penali di alcun tipo, ad eccezione dei casi soggettivamente valutati di volta in volta dagli organi preposti di partito per l’ammissione degli iscritti.

Art. 8 – Modalità di adesione

  1. La domanda di adesione va integralmente compilata e sottoscritta e comporta il versamento della quota annuale stabilita per l’adesione.
  2. Le modalità e le procedure per l’adesione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali sono disciplinate da un apposito regolamento, così come le modalità di adesione attraverso Internet.
  3. La presentazione della domanda di iscrizione va presentata agli organi preposti secondo le modalità stabilite dallo statuto nazionale e dai regolamenti. È possibile iscriversi sia presso le strutture territoriali del partito, sia presso quelle nazionali, sia durante manifestazioni di partito dove gli organi promuovano campagne di tesseramento. Infine sarà sempre possibile iscriversi anche online attraverso il sito ufficiale www.riformaeprogresso.it. Per essere valida l’iscrizione deve essere supportata dall’inserimento nel database di tutti i dati dell’iscritto e dal versamento della quota associativa. L’importo della tessera verrà versato per intero agli uffici della direzione nazionale che provvederà poi a ripartirlo tra sede nazionale e sezioni territoriali dove tale tesseramento è stato raccolto.
  4. Qualora la domanda di adesione venga accolta, la qualifica di socio si intende assunta a decorrere dalla data di versamento della quota associativa.
  5. Il presidente del partito può nominare membri onorari.
  6. L’adesione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

 Art. 9 – Diritti e Doveri dei Soci

  1. Diritti dei Soci:

I Soci hanno il diritto di:

– partecipare alle attività del partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e dell’indirizzo politico,

– concorrere alle elezioni degli organi statutari.                         

I Soci possono accedere alle cariche del partito ed essere candidati alle elezioni politiche, amministrative ed europee, in base alle norme del presente statuto e dei regolamenti. I soci possono esercitare dal momento dell’iscrizione l’elettorato attivo e passivo;

– esercitare il proprio diritto di voto e potersi candidare nell’elezione degli organismi dirigenti;

– conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti e avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna al movimento;

– accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti l’associazione;

– partecipare e votare alle assemblee;

– prendere parte a forum tematici;

– votare ai referendum, consultazioni e sondaggi di qualsiasi tipologia e in qualsiasi forma che saranno creati dal partito, nonché di prendere parte alle altre forme di consultazione come votazioni online tramite il sito web ufficiale (www.riformaeprogresso.it)

– ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a diritti e doveri loro attribuiti;

– avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;

– essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;

  1. Doveri dei Soci:

Ogni socio è tenuto all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari, e deve concorrere alla loro attuazione e a quella del programma e della linea politica. In particolare è tenuto a:

  1. a) partecipare attivamente alla vita del partito, assolvendo i compiti affidatigli
  2. b) svolgere una costante azione di presenza e promozione politica negli ambienti nei quali vive ed opera
  3. c) far conoscere le idee e il programma del partito a più persone possibili chiedendo loro anche di aiutare e collaborare personalmente al miglioramento del programma di partito oltre che alle linee di politica nazionale ed internazionale
  4. d) rispettare e mantenere una buona collaborazione ed educazione verso tutti i partecipanti alla vita del partito, iscritti o non iscritti
  5. e) rispettare e seguire le volontà motivate del Presidente nazionale del Partito
  6. f) versare il contributo per la quota associativa annuale e possedere la tessera di partito
  7. g) contribuire anche economicamente al partito a seconda delle proprie volontà, capacità e proprie possibilità
  8. h) promuovere le adesioni ed iscrizioni al partito “Riforma e Progresso”
  9. i) votare le liste elettorali di quelli che saranno eletti candidati alle cariche istituzionali durante elezioni politiche, amministrative ed europee
  10. l) se eletti al parlamento degli eletti in prova sono tenuti a partecipare, seguire le direttive e farne parte con serietà e dedizione continuativa
  11. m) astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con gli obiettivi dell’associazione

 Art. 10 – Collaboratori sostenitori

  1. Qualunque persona fisica o giuridica che intenda supportare il partito, sia attivamente sia tramite semplici donazioni economiche, di tempo o materiali, può richiedere al Presidente Nazionale o al Direttivo Nazionale, tramite il sito web ufficiale o in qualunque altra forma di comunicazione, di poter diventare “Collaboratore sostenitore”, senza doversi iscrivere al partito. I collaboratori possono formulare e presentare nuove idee per ampliare le linee programmatiche del movimento; ampliare con nuove proposte il programma politico, migliorare lo Statuto e il programma stesso, presentando tali proposte al Presidente Nazionale o a suoi incaricati, che valuterà di volta in volta la possibilità di aggiungere o modificare tramite le stesse, il programma e le linee programmatiche del movimento.
  2. I collaboratori sostenitori non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all’interno del movimento, né hanno il dovere di partecipare alla vita attiva dello stesso. Essi sono iscritti nell’apposito libro tenuto dal Direttivo Nazionale, e sarà consegnata loro la tessera specifica di Collaboratore sostenitore. Il Presidente Nazionale, avuto il voto favorevole a maggioranza semplice del Direttivo nazionale è libero di nominare collaboratori sostenitori. Altresì li può espellere nel caso in cui essi adottino comportamenti contrari alle finalità e agli interessi del partito “Riforma e Progresso”, e verranno in tal modo cancellati dal libro dei collaboratori sostenitori, con la conseguente perdita della qualifica di collaboratore sostenitore.

Art. 11 – Recesso ed esclusione del Socio

  1. La perdita della qualità di Socio si perde con effetto immediato per:
  2. a) dimissioni volontarie presentate per iscritto e inviate alla sede centrale
  3. b) mancato versamento della quota associativa annuale, salva la possibilità di sanare l’adempimento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell’associazione.
  4. c) morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione e/o condanna che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l’incapacità di esercitare uffici direttivi. Per una sentenza penale passata in giudicato
  5. d) esclusione motivata per persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto, dal regolamento e dalle norme di buona educazione e di buon senso da parte degli organi amministrativi, o da parte del Presidente del partito.
  6. e) esclusione per danno agli scopi del partito ovvero inflitta a seguito di provvedimento disciplinare.

 Art. 12 – Quote associative

Il Direttivo nazionale entro il mese di settembre di ogni anno, determina l’ammontare delle quote associative per gli aderenti che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA

Art. 13 – Gli Organi

Sono organi del partito “Riforma e Progresso”:

  1. a) il Congresso Nazionale
  2. b) il Presidente Nazionale
  3. c) il Direttivo Nazionale
  4. d) il Comitato Scientifico
  5. e) il Tesoriere Nazionale
  6. f) il Collegio dei Revisori Contabili
  7. g) il Collegio dei Probiviri Garanti
  8. h) il Parlamento degli Eletti in Prova
  9. Il Movimento promuove la parità di genere nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, così come nella scelta delle candidature nelle assemblee elettive, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle persone indipendentemente dal sesso, dall’età, dall’orientamento sessuale, dalle convinzioni religiose, dalle disabilità, dalla cittadinanza, dalle origini familiari o da qualunque altra condizione personale.
  10. Il Presidente Nazionale del partito può individuare altre strutture ed organi nazionali facoltativi ritenuti utili e funzionali per il supporto degli organi statutari e per il buon andamento del Partito. Le cariche e gli incarichi a qualsiasi livello non sono retribuiti se non diversamente stabilito in accordo con il Presidente del partito.
  11. Gli organi e le strutture del partito sono di tipo politico e quindi non rispondono delle obbligazioni dei soci dell’associazione e non ne limitano in alcun modo i diritti.

Art. 14 – Il Congresso Nazionale

  1. Il Congresso Nazionale è l’organo rappresentativo di tutti i soci, definisce e indirizza la linea politica e programmatica del partito “Riforma e Progresso”. Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni anno ed ogni volta lo ritenga necessario il Presidente Nazionale. Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta l’anno, e ne stabilisce la data, il luogo e l’ordine del giorno. Il Congresso Nazionale può altresì essere convocato quando ne faccia espressa richiesta al Presidente Nazionale almeno il 40% degli iscritti. L’assemblea ordinaria può anche essere fatta per via telematica tramite internet, dove ogni iscritto può partecipare e votare anche tramite appositi programmi digitali designati allo scopo dal Presidente Nazionale o da altri organi da lui delegati.
  2. Il Congresso nazionale approva i bilanci preventivi e consuntivi del partito sulla base della relazione annuale predisposta dal Presidente nazionale e dagli organi predisposti dai regolamenti; altresì procede alle modifiche dello statuto e dei regolamenti qualora se ne presentasse ogniqualvolta la necessità.
  3. Il Congresso nazionale è regolato da un apposito regolamento interno emanato dal Direttivo Nazionale.
  4. Al Congresso nazionale partecipano tutti gli iscritti e tesserati al partito. Ogni membro ha un solo voto e può esprimere le sue opinioni, seguendo un ordine e i regolamenti dettati dal Presidente nazionale. Ogni membro ha un solo voto da esprimere anche per alzata di mano o tramite appositi programmi telematici espressamente previsti dal regolamento e dal Presidente nazionale.
  5. Il Presidente nazionale presiede e regola il Congresso nazionale.
  6. Tutti i soci del partito sono considerati uguali e hanno uguali diritti e doveri.
  7. Le delibere e le elezioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a maggioranza semplice salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto. In caso di parità, il voto del Presidente nazionale vale doppio.
  8. L’avviso di convocazione viene pubblicato su www.riformaeprogresso.it con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di svolgimento o in alternativa con qualsiasi altro mezzo di comunicazione stabilito dal Direttivo Nazionale. L’avviso di convocazione riporta il luogo, la data, l’orario e la modalità di svolgimento della sessione assembleare. Per il numero legale dell’assemblea è sufficiente sia presente il 30% degli iscritti, ovvero, non è previsto alcun numero legale nel caso l’assemblea si svolga virtualmente tramite internet o altri dispositivi.
  9. Il Congresso nazionale provvede altresì:

a). all’elezione del Presidente Nazionale, 2 vicepresidenti, di cui uno vicario, entrambi su indicazione del Presidente Nazionale;

b). all’elezione del Segretario momentaneo che prenderà appunti sulle discussioni e votazioni di quella specifica assemblea e ne produrrà poi successivo verbale;

c). all’elezione del Tesoriere e del Collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento;

d). all’elezione di 8 membri che diverranno consiglieri nel Direttivo Nazionale.

e). approva a maggioranza semplice dei votanti le modifiche allo Statuto, che entreranno in vigore dopo la ratifica definitiva da parte del Comitato nazionale; le modifiche dello statuto, del simbolo e della denominazione del partito sono eseguite per atto pubblico e in conformità all’art. 4, comma 4, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149;

  1. In prima convocazione il Congresso nazionale è valido con la presenza dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituito il Congresso nazionale nel quale sia presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto, salvo nei casi previsti dallo Statuto. Il Congresso nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 – Il Presidente Nazionale

  1. Il Presidente Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale a maggioranza semplice e rimane in carica per 4 anni. Tale mandato è rinnovabile. Qualora si verificasse la situazione nella quale il Presidente Nazionale si veda scadere al quarto anno di carica il proprio mandato, ma sia allo stesso tempo Presidente del Consiglio dei Ministri, o ministro, l’elezione del nuovo Presidente nazionale sarà posticipata fino alla fine del suo mandato.
  2. Il Direttivo Nazionale redige il regolamento su come svolgere le elezioni del Presidente Nazionale (chiamate Primarie). Diventa Presidente Nazionale il candidato che prende più voti e viene poi confermato a maggioranza semplice dal Congresso Nazionale riunito in assemblea il giorno stesso delle elezioni.
  3. Il presidente nazionale dirige la politica generale, attua la linea politica decisa dal Congresso nazionale e prima di tutto attua il programma politico e i progetti decisi assieme alla cittadinanza tramite il sito internet, assieme a tutte le proposte, le riforme e le leggi decise e condivise di comune accordo con tutti gli utenti interessati alla buona riuscita del partito e del suo programma nazionale tramite i canali virtuali e di altra natura, secondo i regolamenti e il presente Statuto.
  4. Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale del Partito, ne esprime l’indirizzo politico sulla base delle linee programmatiche approvate al momento della sua elezione ed è proposto dal partito come candidato all’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri.
  5. Il Presidente nazionale ha la rappresentanza politica del partito, lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali, ne dirige l’ordinato funzionamento e la definizione delle linee politiche e programmatiche. Il Presidente nazionale è altresì garante del partito e lo rappresenta legalmente e procede alle nomine degli incarichi di partito.
  6. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente nazionale, il Direttivo Nazionale provvede alla sua sostituzione temporanea con il Vice presidente Nazionale per il periodo strettamente necessario alla convocazione del Congresso nazionale.

Il Presidente nazionale altresì:

  • attua il programma politico ed elettorale del partito
  • coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali
  • dirige e coordina l’attività politica ed organizzativa del movimento
  • attribuisce compiti e funzioni politiche
  • ha la titolarità del simbolo/contrassegno del partito
  • approva le liste per le elezioni politiche nazionali, regionali ed europee
  • revoca gli incarichi e commina le sanzioni in caso di grave violazione dello statuto
  • rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali
  • interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti ed organizzazioni
  • può nominare uno o più vice presidenti nazionali per delegare loro delle funzioni
  • nomina i primi membri di tutti gli organi associativi
  • convoca e presiede il Direttivo Nazionale
  • controlla, vigila e dirige tutti gli organi del partito e sanziona i membri di tali organi, potendoli anche espellere con motivazione in caso di comportamenti avversi ai regolamenti, alla legge, alla morale e al presente statuto
  • nomina fino a 7 membri del Direttivo Nazionale, e può revocarli ad nutum anche senza giusta causa e motivazioni
  • convoca e presiede il Congresso nazionale
  • ha ogni altro potere che gli è attribuito dal presente statuto e dai regolamenti
  • può espellere ogni membro che non rispetti lo statuto e i regolamenti e la buona condotta di buon senso comune
  • può istituire e/o sopprimere eventuali sedi operative
  1. Il programma politico e le linee programmatiche del movimento vanno costruite, migliorate ed ampliate grazie al contributo di tutti, sia dai soci iscritti del partito che dai semplici collaboratori sostenitori e simpatizzanti del movimento tramite il sito internet e in qualunque altra forma di comunicazione. Il Presidente nazionale del partito si riserva il potere di coordinare, gestire e rendere presentabili e votabili tutte le proposte, nonché di non prendere in considerazione proposte che vadano contro i principi statutari e programmatici, contro il buon senso e contro una valutazione programmatica soggettiva del Presidente Nazionale. 

Art. 16 – Direttivo Nazionale

  1. Il Direttivo Nazionale è organo di organizzazione, di esecuzione e di indirizzo politico dell’Associazione, e svolge la sua azione in conformità agli indirizzi programmatici deliberati dall’assemblea dei soci. Supporta e collabora con il Presidente Nazionale, ed entrambi costituiscono l’organo di direzione e di amministrazione dell’Associazione.
  2. È composta dal Presidente Nazionale, dai due vice presidenti, dal Tesoriere e da altri quindici membri, denominati consiglieri, nominati dal Presidente Nazionale, di cui 8 eletti dal Congresso Nazionale e gli altri 7 dal Presidente Nazionale.
  3. Il Direttivo Nazionale dura in carica 4 anni.
  4. Il Direttivo Nazionale è nominato, presieduto e controllato dal Presidente nazionale, che ne coordina i lavori e le varie attività. Il Direttivo Nazionale collabora col Presidente nazionale seguendo le sue direttive per dare attuazione al programma politico e alle decisioni e deliberazioni prese dal Congresso nazionale.
  5. Il Direttivo Nazionale coadiuva il Presidente nazionale.
  6. Il Presidente nazionale che convoca e presiede il Direttivo nazionale può invitare anche altri membri del partito da lui scelti e nominati, in numero variabile a seconda delle necessità seguendo i regolamenti, che non hanno diritto di voto ma sono lì solo per ascoltare e proporre opinioni, idee ed espongono argomentazioni o ricerche fatte.
  7. Il Direttivo Nazionale può, su proposta del Presidente Nazionale, nominare un momentaneo Segretario che prenderà appunti su quanto detto e votato durante il Direttivo, e produrrà un verbale di resoconto dopo la conclusione del Direttivo.
  8. Il Presidente nazionale, nella formazione dell’ordine del giorno, può prevedere, in relazione ai singoli argomenti da trattare, l’invito a partecipare ai lavori anche ad altri soggetti in base al loro incarico istituzionale o di partito.
  9. Il Direttivo Nazionale è convocato di norma almeno 1 volta ogni 60 giorni, ed ogni volta che lo richieda il Presidente nazionale o il 20% dei suoi membri
  10. Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal componente convocatore a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione nonché l’ordine del giorno con elenco delle materie da trattare. Le sedute sono valide con la presenza (anche telematica) della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti il voto espresso dal Presidente vale doppio.
  11. Nell’ambito del Direttivo, il Presidente nazionale può attribuire ai singoli componenti specifiche competenze, nonché deleghe compresa quella di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Raccoglie le indicazioni per le candidature e approva le liste per le elezioni politiche, regionali ed europee.
  12. Il Direttivo Nazionale ha il compito di:
  • redigere il programma elettorale e le modalità della sua implementazione;
  • approvare le candidature per le elezioni politiche europee, nazionali e regionali;
  • redigere regolamenti interni al Partito per regolamentare determinate attività;
  • deliberare su questioni attinenti alla vita del Partito formulate dai suoi aderenti;
  • gestire e mantenere aggiornato il Registro Nazionale degli Aderenti;
  • nominare i Revisori dei Conti o la Società di Revisione Contabile eletti dal Congresso Nazionale;
  • valutare le proposte di legge e di riforma mandate dai soci o dai cittadini, ed inserirle poi nel programma elettorale nazionale;
  • redige il regolamento su come svolgere le elezioni del Presidente Nazionale;
  • proporre modifiche allo Statuto da far approvare al Congresso Nazionale;
  • nomina il responsabile del trattamento e il responsabile della protezione dei dati ai sensi degli art. 28 e 37 del regolamento UE 2016/679.
  • redigere il Rendiconto Economico Finanziario richiesto dalle leggi nazionali;
  1. Il Direttivo Nazionale può svolgere mediante piattaforme di consultazione online qualsiasi attività di sondaggio ed indagine nei confronti dei suoi aderenti al fine di ricevere approvazione e consenso in merito a determinate tematiche politiche ed economiche.
  1. Le riunioni del Direttivo Nazionale possono svolgersi anche mediante piattaforme online di audio/videoconferenza qualora sia possibile verificare l’identità a distanza dei partecipanti. Il voto è palese per alzata di mano o per chiamata nominativa. In caso di svolgimento online della riunione ai fini della verbalizzazione viene indicato come luogo di svolgimento della riunione il luogo ove si trova il Presidente nazionale.
  1. Il Direttivo Nazionale ha la facoltà di costituire, con attribuzioni consultive, commissioni di studio per materie specifiche e per trovare soluzioni di singoli problemi ed esigenze. Tali commissioni possono essere composte sia da iscritti che non, sia da simpatizzanti di particolare esperienza e competenza. Le commissioni sono nominate dal Direttivo Nazionale su accordo col Presidente nazionale. Esse inviano pareri, anche di propria iniziativa, al Direttivo Nazionale che può invitarle a riferire direttamente al Congresso nazionale. 

Art. 17 – Il Comitato Scientifico

  1. Il Presidente Nazionale, il Direttivo Nazionale e ogni organo di partito che ne faccia richiesta, deve avvalersi anche della collaborazione di un comitato, chiamato “Comitato Scientifico”, costituito da esperti ed esponenti, anche esterni al partito, di alto prestigio e rilevanza tecnica, scientifica, culturale, politica, professionale, industriale, economica e sociale. Tali persone devono comunque dimostrare di avere una rilevante specializzazione in uno specifico settore, sia esso tecnico, scientifico, culturale, politico, professionale, industriale, economico o sociale. Ciò dovrà essere comprovato attraverso titoli accademici o comunque attraverso una documentata e continuativa attività professionale che ha portato a pubblici riconoscimenti e a un notorio apprezzamento, o attraverso altresì, una rilevante attività pubblicistica nel settore, o attraverso rilevanti esperienze di consulenza tecnica presso istituzioni od organismi privati e/o pubblici, o altresì attraverso una comprovata esperienza professionale continuativa e riconosciuta da varie persone a vario titolo.
  2. Il Comitato Scientifico è organo di consulenza tecnica, e qualora richiesto a maggioranza semplice dal Direttivo Nazionale, il suo portavoce ha solo voto consultivo all’interno del Direttivo stesso. I membri di ogni comitato scientifico sono chiamati “consiglieri scientifici” e sono nominati singolarmente e indipendentemente sia dal Presidente Nazionale secondo suo insindacabile giudizio, sia dal Direttivo Nazionale che può nominarne altri a maggioranza semplice. Qualunque iscritto può far presente ed indicare al Presidente Nazionale e/o al Direttivo Nazionale nomi e candidature di persone che possono entrare a far parte del Comitato.
  3. Il Comitato Scientifico:

a). non ha un limite di partecipanti, ma ne deve avere almeno un membro

b). i suoi membri rimangono in carica 4 anni e sono rinnovabili

c). ha il compito di fornire al Presidente Nazionale e agli altri organi del partito che ne facciano richiesta, indicazioni, pareri e proposte, nonché di elaborare studi ed approfondimenti sui temi utili all’indirizzo politico del partito “Riforma e Progresso”.

  1. Il Comitato Scientifico altresì assiste Il Presidente Nazionale e il Direttivo Nazionale, e gli altri organi di partito, nell’elaborazione e nell’approfondimento della proposta politica del movimento, su cui sono costruite le diverse iniziative e campagne, procedendo attraverso la discussione sui temi, la raccolta di contributi e la promozione di consultazioni specifiche, facendo emergere tutte le competenze necessarie e realizzando la necessaria sintesi.
  1. Il Comitato Scientifico nomina un suo Capo del Comitato Scientifico, eleggendolo a maggioranza semplice dei presenti, che avrà funzioni di coordinamento del Comitato Scientifico e sarà portavoce dello stesso. Il Capo del Comitato Scientifico rimarrà in carica per 4 anni e sarà rieleggibile. Il Comitato Scientifico prenderà decisioni votandole a maggioranza semplice dei presenti, su qualunque questione legislativa, di riforma, di studio su determinate proposte o argomenti, da presentare agli organi del partito e al Presidente Nazionale.
  2. Non possono essere membri del Comitato Scientifico, parenti fino al terzo grado di parentela, né consorti, né conviventi né partner, del Presidente Nazionale né dei membri del Direttivo Nazionale. Tra i membri del Comitato Scientifico non possono sussistere legami di coniugio o convivenza o di parentela o affinità fino al terzo grado di parentela.
  3. Possono essere creati anche illimitati e paralleli comitati scientifici, divisi per materie e a seconda delle diverse discipline. In tal caso, si formeranno svariati comitati scientifici che avranno una definizione sulla materia che trattano e ognuno avrà il suo Capo del Comitato Scientifico.
  4. È obbligatorio che il partito “Riforma e Progresso” abbia sempre e comunque almeno un Comitato Scientifico attivo.

Art. 18 – Il Tesoriere nazionale

  1. Il Tesoriere nazionale ha la responsabilità dell’amministrazione dei fondi del partito e della sua gestione economica, della gestione sulla raccolta dei fondi, sulla tenuta dei libri contabili e ha l’obbligo di rendicontazione continua giornaliera di tutti i movimenti, entrate e spese. In concordanza col Presidente nazionale deve almeno mensilmente o qualvolta chiunque ne faccia richiesta, presentare e dimostrare al pubblico tramite internet e cartaceo se richiesto, tutta la rendicontazione e gli estratti conto dei conti correnti del partito, nonché la lista delle spese effettuate nel dettaglio e conservare le ricevute fiscali e scontrini di ogni singola spesa da mostrare se richiesti da chiunque di volta in volta seguendo i procedimenti che vengono descritti dai regolamenti.
  2. Per il Presidente nazionale e il Tesoriere nazionale, nonché in generale per ogni singolo membro dell’amministrazione del partito, vige l’obbligo di totale trasparenza di ogni singolo atto, movimento, decisione presa e fatta all’interno del partito per il partito. La gestione economica è del Tesoriere nazionale ma anche del Presidente nazionale che di volta in volta coordina e consiglia il Tesoriere nazionale.
  3. Il controllo sulla corretta gestione economica da parte del Tesoriere nazionale spetta a ogni singolo membro del partito nonché ad ogni collaboratore e a chiunque ne abbia interesse. Il controllo formale e quotidiano nonché l’emissione di sanzioni o l’espulsione motivata del Tesoriere nazionale va fatta dal Presidente nazionale, dopo l’approvazione a maggioranza semplice da parte del Direttivo nazionale.
  4. Il Tesoriere nazionale è eletto a maggioranza semplice dal Congresso nazionale e vince il candidato che prende più voti, a scrutinio pubblico o segreto se richiesto da almeno la metà dei partecipanti. Resta in carica quattro anni e può essere rieletto.
  5. Il Tesoriere Nazionale, su approvazione del Direttivo Nazionale, può avvalersi del supporto di un professionista commercialista regolarmente iscritto all’albo dei commercialisti.
  6. Essi saranno sempre responsabili civilmente e penalmente delle loro azioni e dovranno seguire un impeccabile comportamento di fiducia, lealtà, responsabilità ed onestà, eseguendo solo il lavoro che gli viene chiesto ed espletando sempre al meglio le proprie funzioni.
  7. Il Tesoriere nazionale altresì:

a). cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali del partito previsti dalle leggi vigenti e ne predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo

b). su ordini e direttive del Presidente nazionale che lo coadiuva, cura l’assunzione e la gestione del personale e il regolare funzionamento degli uffici, delle sedi del partito e di ogni attività logistica del partito

c). provvede alla riscossione delle quote associative annuali

  1. Per ogni singola attività economica come l’acquisizione o cessione di beni mobili ed immobili; per acquisire beni e lasciti per conto del partito; per consegnare documentazioni ad uffici competenti o per qualsiasi altra attività, il Tesoriere ha bisogno dell’autorizzazione del Presidente nazionale che ne coordina l’attività in concerto con il Direttivo Nazionale.
  2. Il Tesoriere predispone annualmente il Rendiconto Economico Finanziario e lo inoltra al Direttivo Nazionale per la sua approvazione entro il 31 Marzo di ogni anno solare. Ha la facoltà, previo nulla osta del Presidente Nazionale, di aprire, gestire e chiudere conti e depositi bancari per la gestione del patrimonio del partito.

Può acquistare beni e servizi in nome e per conto del Partito previo il nulla osta dal Presidente Nazionale.

Cura la tenuta dei registri contabili del Partito e gestisce il funzionamento di uffici, sedi del Partito ed ogni altra attività organizzativa che non sia di competenza del Direttivo Nazionale.

  1. Coadiuva e supporta il Presidente nella gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del partito.
  1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Tesoriere predispone e porta all’esame del Consiglio direttivo, che lo dovrà approvare entro il mese di novembre, il bilancio preventivo per l’anno successivo. 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Tesoriere predispone il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente, che dovrà essere approvato dal Congresso Nazionale entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 19 – Collegio dei Revisori Contabili

  1. Per garantire la trasparenza e la correttezza della propria gestione contabile e finanziaria il partito ha tre forme di controllo:

Il controllo interno fatto direttamente dal Presidente nazionale in concerto con gli altri organi amministrativi secondo lo statuto e i regolamenti.

Il controllo pubblico fatto da ogni singola persona iscritta al partito, o da ogni collaboratore o simpatizzante, o da chiunque ne abbia interesse, tramite la consultazione e la verifica dello stato, delle azioni e predisposizioni economiche-finanziarie del partito tramite i documenti consultabili in internet e quelli richiedibili direttamente alla direzione.

Il controllo esterno, nel rispetto della normativa vigente, eseguito da un Collegio dei Revisori Contabili eletti dal Congresso Nazionale. L’incarico dei suoi membri ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile soltanto per un secondo mandato. Il loro compito è quello di svolgere la funzione di vigilanza ed ispezione sulla gestione contabile, patrimoniale e finanziaria del Partito.

  1. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nei registri dei revisori legali. Ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione.
  1. Il collegio elegge al suo interno il presidente. I membri del collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del congresso
  1. La durata in carica del collegio dei revisori è di quattro anni e scade alla data del successivo congresso.
  1. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nell’albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all’art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La società di revisione svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell’associazione.

La società di revisione dovrà esprimere annualmente, con apposita relazione scritta, un giudizio sul rendiconto di esercizio del partito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia da presentare al Presidente nazionale, al Direttivo Nazionale e al Tesoriere nazionale, che poi quest’ultimo inserirà annualmente in un’apposita sezione all’interno del sito internet ufficiale del movimento visibile liberamente al pubblico nonché la esporrà durante l’assemblea annuale del Congresso Nazionale.

A tale fine la società di revisione sarà tenuta a verificare nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

  1. Dovrà inoltre controllare che il rendiconto d’esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti, alle norme che lo disciplinano.
  2. I membri della società di revisione contabile non possono essere membri iscritti al partito né possono ricoprire cariche di alcun tipo all’interno del movimento.
  3. Il Collegio dei Revisori contabili, assieme al Tesoriere nazionale devono altresì presentare il rendiconto annualmente alla Conferenza nazionale sia che si tenga in una qualche sede sia che si tenga nel web tramite apposite piattaforme in internet.
  4. Il Collegio dei Revisori Contabili è libero di indirizzare suggerimenti e consigli al Tesoriere e agli organi amministrativi nazionali in merito a questioni finanziarie, economiche, fiscali ed amministrative nell’interesse del partito.

Art. 20 – Esercizio sociale e bilanci

  1. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio e comunque entro il termine previsto dalla legge, il Congresso nazionale sarà convocato per l’approvazione del rendiconto d’esercizio e del bilancio preventivo.
  2. Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo il trasferimento ai soggetti fondatori di eventuali contributi per l’attività politica, che può essere deliberato dal Congresso.

Art. 21 – Informazione e trasparenza

  1. L’Associazione è un’organizzazione politica fondata sui principi di democrazia interna e di trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, e si impegna a promuovere, anche per il tramite dei propri regolamenti interni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali. A tale proposito la funzione di coordinamento e vigilanza sul rispetto di tali principi viene demandata al Direttivo Nazionale.
  2. Fornisce ai propri aderenti e all’opinione pubblica costanti informazioni circa i suoi programmi, le sue strutture, le sue iniziative interne ed esterne e le sue azioni politiche.
  3. Al fine del rispetto di quanto sopra:
  4. a) il rendiconto consuntivo dell’esercizio e le informazioni economico-finanziarie vengono pubblicati sul sito web dell’Associazione e devono essere a chiunque liberamente accessibili;
  5. b) vengono altresì pubblicati mensilmente nel sito del partito gli estratti conto del conto bancario ufficiale dell’associazione;
  6. c) i dati personali vengono trattati nel rispetto della disciplina normativa applicabile;
  7. d) i dati sensibili dei soci non vengono diffusi, se non previo specifico consenso scritto dell’interessato o in conformità a quanto stabilito altrimenti dalla legge applicabile;
  8. e) In ogni caso gli iscritti possono rivolgere al Direttivo Nazionale, ai Revisori Contabili e al Collegio dei Probiviri Garanti, richieste di informazioni che devono essere evase entro i successivi trenta giorni.

Art. 22 – Il Collegio dei Probiviri Garanti

I membri del partito, i collaboratori e chiunque ne abbia interesse, sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei Probiviri Garanti in caso di controversie riguardanti l’attività di “Riforma e Progresso”, l’applicazione dello Statuto, i rapporti del partito con altre associazioni.

Il Collegio dei Probiviri Garanti del partito ha le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti e del Codice Etico stabilito e regolato dal Presidente nazionale in accordo con il Direttivo Nazionale e approvato a maggioranza semplice dal Congresso nazionale.

I componenti del Collegio dei Probiviri Garanti sono scelti tra gli iscritti del partito, e devono avere dei requisiti stabiliti da un apposito regolamento.

L’incarico di componente del Collegio dei Probiviri Garanti è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del partito, e non devono altresì appartenere ad altra associazione politica. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al movimento nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente del Collegio si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.

Il Collegio dei Probiviri Garanti è composto da nove membri eletti dal Congresso nazionale, secondo le modalità previste da un apposito regolamento. Ogni membro per essere candidabile deve avere almeno 25 anni di età.                                                                                           

I componenti del Collegio dei Probiviri Garanti restano in carica 4 anni rinnovabili solo per un secondo mandato.

Ogni membro può decadere in qualunque momento automaticamente qualora commetta illeciti penali o civili o amministrativi anche con sentenza in primo grado nella sua vita privata, ovvero qualora non rispetti le norme di comportamento delineate nei regolamenti del movimento e non rispetti lo Statuto o i regolamenti. In questi casi sarà il Presidente nazionale, sentito il parere del Direttivo Nazionale e quello del Collegio dei Probiviri Garanti a deliberare l’espulsione motivata di tale membro del Collegio o per eventualmente comminare sanzioni.

Il Collegio dei Probiviri Garanti elegge al suo interno un Presidente che dura in carica un anno soltanto e non potrà poi più essere rieletto.

Il Collegio dei Probiviri Garanti è competente a giudicare e comminare sanzioni:

– per le infrazioni disciplinari commesse dagli associati di “Riforma e Progresso” membri del Consiglio nazionale

– i ricorsi aventi a oggetti i conflitti fra organi del movimento

– i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nel Congresso nazionale, con esclusione del Presidente nazionale e dei membri elettivi dell’Direttivo Nazionale; in ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti, il Collegio dei Probiviri è giudice unico non appellabile. Per le infrazioni disciplinari commesse dagli associati membri del Congresso nazionale è ammessa l’impugnazione per revocazione avanti lo stesso Organo, in relazione a fatti non riconosciuti all’epoca del giudizio.

– Il Collegio dei Probiviri Garanti decide a maggioranza con l’intervento di almeno 5 membri.

A maggioranza semplice i membri nominano un loro Presidente.
Il provvedimento assunto dal Collegio dei Probiviri Garanti è definitivo.
In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del Collegio dei Probiviri Garanti, questi viene sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella relativa elezione; in mancanza, il Direttivo Nazionale provvederà alla surroga.  Qualora complessivamente i membri del Collegio fossero meno di 5 si procede ad elezione suppletiva dei componenti mancanti.

  1. Ogni associato che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale di “Riforma e Progresso” o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al competente Collegio dei Probiviri Garanti. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dal Direttivo Nazionale.
  2. L’istanza volta a ravvisare gli estremi per avviare un’azione disciplinare deve essere inviata telematicamente o per iscritto dal richiedente debitamente firmata in forma leggibile all’indirizzo di posta elettronica certificata del Partito Le sedute degli organi giudicanti sono pubbliche. Il procedimento disciplinare non può durare oltre i 30 giorni.
  3. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio giudicante e presso la segreteria del movimento e ciascun associato o chiunque può prenderne visione:

▪ sanzione pecuniaria;

▪ sospensione del diritto di voto;

▪ espulsione dal Partito;

  1. Il provvedimento disciplinare deve essere motivato con un giudizio espresso per iscritto dal Presidente del Collegio dei Probiviri Garanti.
  2. Il provvedimento disciplinare è inappellabile

Art. 23 – Il Parlamento degli Eletti in Prova

  1. Non appena il partito “Riforma e Progresso” avrà un sufficiente numero di iscritti che vogliono candidarsi per far parte dell’elettorato passivo, il Presidente Nazionale creerà l’organo del partito chiamato “Parlamento degli Eletti in Prova”. Il numero sufficiente utile che serve per partire, verrà deciso dal Presidente Nazionale, dopo votazione a maggioranza semplice del Direttivo Nazionale e reso pubblico sul sito web del partito www.riformaeprogresso.it
  2. Una volta creato per la prima volta dovrà continuare ad esistere per sempre in maniera continuativa in modo da formare in continuazione le nuove reclute che vorranno far parte del partito come candidati alle cariche politiche. Esso comprenderà gli iscritti che liberamente e volontariamente vogliono candidarsi per poter essere eletti dai cittadini alle varie elezioni politiche, e/o amministrative e/o europee. Per poter essere candidabili nelle liste elettorali, di volta in volta, siano esse per elezioni politiche, amministrative ed europee, gli iscritti che ne facciano richiesta al Presidente Nazionale o al Direttivo Nazionale, dovranno partecipare attivamente alle attività del Parlamento degli Eletti in Prova.
  3. Tale organo sarà regolato da un regolamento interno che verrà redatto dal Presidente Nazionale e dal Direttivo Nazionale che voterà a maggioranza semplice.
  4. L’obiettivo di questo organo è di preparare a livello formativo, educativo, informativo, istruttivo, conoscitivo e professionale gli iscritti che intendono essere eletti per conto del partito “Riforma e Progresso”, per poter prendere parte attivamente alla politica nazionale, locale amministrativa ed europea per conto e in rappresentanza del partito stesso e dei cittadini.
  5. Gli eletti a tale organo avranno un’infarinatura generale e specializzata in varie discipline e formazioni tecniche e teoriche, utili per meglio comprendere e gestire con sufficienti competenze, l’amministrazione e la politica nazionale, locale amministrativa ed europea, in modo da poter legiferare, lavorare per i cittadini, coordinare e creare politiche e riforme utili al raggiungimento degli obiettivi politici del partito, e per poter decidere con consapevolezza e cognizione di causa, tutte le politiche, le decisioni e le riforme atte a gestire ed implementare il benessere dei cittadini.
  6. Questo organo altresì, oltre a preparare alla vita politica i suoi membri, darà la possibilità ai membri stessi di poter comunicare, condividere informazioni e sostenersi l’un l’altro, creando una squadra che lavori assieme compatta anche dopo essere stati eletti, come una sorta di gruppo di aggiornamento e di scambio di opinioni e idee.
  7. Gli iscritti interessati, per poter accedere a tale Parlamento degli Eletti in Prova, dovranno mandare una domanda in formato digitale attraverso la mail apposita che si trova nel sito www.riformaeprogresso.it o in via cartacea presso la sede del partito, e devono avere determinati requisiti minimi di competenza che verranno decisi e resi pubblici dal Presidente Nazionale, dopo averli decisi e votati a maggioranza semplice con il Direttivo Nazionale.
  8. Alla domanda di adesione, le persone interessate dovranno produrre e presentare un elaborato sia in formato video che in formato scritto tramite file PDF, su una questione politica che vorrebbero portare avanti e di cui vorrebbero occuparsi, spiegando altresì il perché i cittadini dovrebbero votarli e spiegando cosa farebbero e quali politiche e modus operandi porterebbero avanti se venissero eletti. Devono altresì allegare un proprio Curriculum Vitae.
  9. Una volta che Il Presidente Nazionale, assieme al Direttivo Nazionale, avranno scrutato e valutato con insindacabile giudizio i requisiti minimi di ogni candidato, provvederanno ad inserire in un elenco provvisorio le persone che avranno passato la prima scrematura iniziale fatta dal Presidente nazionale assieme al Direttivo Nazionale.
  10. I membri iscritti nell’elenco provvisorio verranno votati tramite una votazione online, attraverso la piattaforma che il partito creerà e gestirà secondo il regolamento del partito, seguendo i procedimenti di votazione che verranno stabiliti dal Presidente Nazionale assieme al Direttivo Nazionale decidendo a maggioranza semplice. Qualunque persona, anche se non iscritta al partito, potrà liberamente dare dei voti di preferenza, ai vari membri iscritti nell’elenco provvisorio, a seconda di quello che piace ed ispira di più. Verrà creata poi una classifica degli iscritti che, a seconda del numero di voti preso, verranno inseriti nelle liste di circoscrizioni dove potranno venir votati nella loro circoscrizione durante le elezioni politiche, amministrative ed europee.
  11. Tali candidati potranno essere eletti solo nella circoscrizione dove hanno effettiva residenza.
  12. Il Presidente nazionale assieme al Direttivo nazionale, coadiuvati dai pareri del Comitato Scientifico, decideranno tramite un apposito regolamento, l’iter di eleggibilità e il percorso formativo degli eletti. Tali persone iscritte nelle liste elettorali saranno tenute a frequentare i corsi e gli incontri organizzati dal partito per almeno il 70% del tempo previsto, pena l’esclusione dal Parlamento degli Eletti in Prova.
  13. I regolamenti prevedranno altresì le modalità di esame di ogni iscritto al parlamento degli eletti in prova. Ogni membro riceverà un punteggio anche a seconda di come passerà le varie prove ed esami, e tale punteggio si sommerà a quello preso durante le votazioni fatte dai cittadini e questo peserà sulla posizione in classifica per la graduatoria di ogni candidato all’interno della propria circoscrizione.

 Art. 24 – Riposizionamento

In gravi casi e nei casi descritti nello statuto e nei regolamenti, il Presidente nazionale assieme al Direttivo Nazionale possono espellere con motivazione i membri di un qualunque organo del movimento, rimpiazzandolo momentaneamente fino a quando non si indicano nuove elezioni interne tramite la Convocazione del Congresso.

TITOLO IV - INCOMPATIBILITA’

Art. 25 – Incompatibilità ed Incandidabilità

È emanato un apposito Regolamento sulle incompatibilità fra le cariche del movimento e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna. Ogni membro nominato ed eletto non può avere più di quel singolo incarico che già possiede. Per essere candidabili ed eleggibili ai vari incarichi amministrativi e politici del partito si devono sempre seguire le varie procedure ed avere sempre i prerequisiti e i requisiti necessari richiesti dai vari regolamenti oltre che dal presente Statuto, pena la decadenza immediata dal proprio incarico o l’immediata espulsione o incandidabilità.

Art. 26 – Parità di genere

 Nel rispetto dell’art. 51 della Costituzione, il partito si impegna, nella selezione delle candidature per le competizioni elettorali, ad assicurare una rappresentanza non inferiore al 40% al sesso meno rappresentato in lista. L’Associazione promuove la parità dei sessi anche negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40%. L’Associazione garantisce anche la tutela delle minoranze ove presenti, con un sistema proporzionale e comunque con almeno una rappresentanza negli organi collegiali non esecutivi, secondo quanto previsto dagli appositi regolamenti assembleari.

TITOLO V - DEMOCRAZIA INTERNA

Art. 27 – Referendum Interno e Sondaggi

  1. Il Referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all’organizzazione del partito. Il Referendum può avere carattere consultivo, abrogativo, deliberativo o propositivo ed il relativo svolgimento è disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Direttivo Nazionale assieme al Presidente nazionale.
  2. Il Referendum interno viene indetto dal Presidente nazionale anche tramite il sito web ufficiale o tramite altre piattaforme virtuali e lo svolgimento dello stesso è regolato da un apposito regolamento redatto dal Presidente Nazionale e approvato dal Direttivo Nazionale.
  3. In ogni momento ritenuto opportuno si può indire un referendum, o un sondaggio e ne può fare richiesta al Presidente nazionale ogni organo del movimento e almeno il 5% dei membri dei soci. Il Presidente nazionale stesso può indire un Referendum interno o un sondaggio ogni qual volta ne senta l’esigenza.
  4. La proposta referendaria si ritiene approvata con la maggioranza semplice, non serve alcun quorum.
  5. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.
  6. I sondaggi invece hanno solo scopo consultivo su varie tematiche di volta in volta presentate pubblicamente, e sono votabili anche dai non iscritti al partito.

Art. 28 – Proposte di legge o riforme

Chiunque, iscritto o meno al partito può formulare proposte di legge, riforme, dare consigli e pareri sul miglioramento del movimento e del programma politico elettorale. Ogni cittadino è libero di proporre modifiche o aggiunte o cancellazioni dei punti di programma o dei regolamenti o dello Statuto purché tali richieste vengano fatte pubblicamente e indirizzate al Presidente nazionale o a suoi organi delegati. Tali proposte devono essere veritiere, efficaci ed autonome non dettate dalla semplice presa di posizione personale di ogni soggetto né da invidia o prevaricazioni e men che meno da propri interessi personali. Ogni proposta deve essere aperta, libera, democratica e nel rispetto dei diritti di tutti e deve essere fattibile e deve tener conto dei pro e dei contro e dei costi-benefici e deve avere una propria copertura dei costi (ove possibile). Tutte le proposte che il Presidente nazionale e organi da lui delegati riterranno idonee e corrette verranno inserite nel programma politico elettorale, e, se il Presidente nazionale o il Direttivo nazionale lo ritenessero necessario, saranno sottoposte a Sondaggi o Referendum online (per decidere se inserirle o meno nel programma politico elettorale), tramite il sito www.riformaeprogresso.it. I procedimenti di tali votazioni sono regolati da appositi regolamenti fatti dal Presidente nazionale assieme al Direttivo Nazionale.

TITOLO VI - MODIFICHE STATUTARIE

Art. 29 – Modifiche Statutarie

Lo Statuto può essere modificato:

  1. Dal Congresso nazionale con la maggioranza assoluta dei presenti.
  2. Il Congresso nazionale può delegare le modifiche statutarie al Presidente nazionale assieme ad altri organi di partito anche creati ad hoc all’occorrenza e poi votarle in assemblea a maggioranza assoluta.

TITOLO VII - PATRIMONIO E AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 30 – Finanziamento delle Attività del Movimento

  1. Gli iscritti a “Riforma e Progresso” hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una «quota di iscrizione».
    2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

Il partito trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

– dalle quote associative,

– da proventi di iniziative sociali,

– da proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche di tipo commerciale,

– da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie,

– da contributi di persone e di enti pubblici e privati,

– da contribuzioni, rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto delle leggi vigenti in materia,

– da beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura comunque pervenuti a “Riforma e Progresso” da parte di soggetti pubblici o privati, da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge.

 

L’associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione statutariamente competenti.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del partito a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Tutti i fondi raccolti sono esclusivamente ad uso e consumo del partito che li usa per perseguire i propri fini, scopi politici e sociali. Tutto il patrimonio è gestito dagli organi amministrativi sotto diretto controllo e coordinamento del Presidente nazionale.

Tutti i fondi, i bilanci, le entrate e le uscite sono dettagliatamente documentati e resi completamente pubblici in modo semplice, intuitivo e trasparente. Chiunque, tramite il sito internet ufficiale e in altre forme dettate dai vari regolamenti potrà sempre e comunque visionare ed analizzare e prendere atto di ogni singolo movimento o azione economica del partito.

TITOLO VIII - STRUTTURA TERRITORIALE PROVINCIALE

Art. 31 – Coordinamento Internazionale

  1. Al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale delle/degli italiane/i residenti all’estero, nonché di poter comunicare e collaborare con associazioni internazionali che hanno lo stesso fine del partito, “Riforma e Progresso” si organizza in un Coordinamento per nazione. Ogni Coordinamento può prevedere una propria articolazione in più città del Paese estero.
  1. Le modalità di gestione e coordinamento delle sezioni all’estero sono demandate a un apposito regolamento redatto dal Presidente Nazionale e votato a maggioranza dal Direttivo Nazionale.

Art. 32 – Consolati

  1. “Riforma e Progresso” è articolato a livello territoriale attraverso strutture di base denominate “Consolati”.
  2. La creazione di un Consolato avviene su base volontaria da parte di almeno cinque persone che possono dare luogo, contestualmente alla loro iscrizione al partito “Riforma e Progresso”, alla creazione di un Consolato nella loro zona.
  1. Ciascun Consolato è composto da un numero di iscritti compreso tra cinque e cento persone. Il Presidente Nazionale su approvazione del Direttivo Nazionale, può autorizzare, in via eccezionale, la presenza di un numero di componenti del

Consolato inferiore a cinque o superiore a cento, purché siano in ogni caso salvaguardate le esigenze di collegialità e di funzionalità.

  1. I Consolati si costituiscono su base territoriale comunale. Ogni comune può avere un solo Consolato. Il nome di ogni Consolato dovrà riportare la dicitura “Consolato di Riforma e Progresso del comune di” e mettere dopo la parola “di” il nome del proprio comune di riferimento.
  1. Gli iscritti che vogliono creare un Consolato nel proprio comune, devono eleggere un loro rappresentante portavoce che avrà la denominazione di “Console”. Volendo, il Consolato può anche eleggere due Consoli, uno di sesso maschile e l’altro di sesso femminile. La carica di ogni Console ha una durata di 2 anni ed è rieleggibile.
  1. Gli iscritti che vogliono creare un Consolato nel proprio comune, devono, attraverso il loro Console, contattare il partito “Riforma e Progresso” o compilando l’apposita sezione contatti nel sito www.riformaeprogresso.it o tramite lettera indirizzata alla sede nazionale del partito “Riforma e Progresso” o in qualunque altro modo delineato dal Presidente Nazionale. Il Presidente Nazionale provvederà ad inserire in un apposito “Registro Nazionale dei Consolati” tale Consolato per iscriverlo e costituirlo ufficialmente. Il Console (o i Consoli) deve altresì comunicare al Presidente Nazionale o suoi delegati, anche i nominativi del/dei Console/Consoli e l’indirizzo della sede e un recapito mail e anche telefonico del Consolato stesso.   
  1. Il Console/I Consoli coordina/coordinano l’attività del Comitato e svolge/svolgono le funzioni di collegamento con il partito nazionale. Ogni Consolato ha funzioni di indirizzo politico nell’ambito territoriale di competenza
  1. Ogni Console può delegare le proprie funzioni ad altri componenti del Consolato.
  1. Ogni Consolato ha autonomia politica nell’ambito territoriale nel rispetto delle linee guida espresse dagli organi deliberativi nazionali. Ogni Consolato è un organismo politico autonomo che opera sul suo territorio. I Consolati non possono impegnare giuridicamente il partito nazionale “Riforma e Progresso” né rappresentarlo nei confronti di terzi.
  1. I Consolati hanno autonomia finanziaria e possono raccogliere fondi attraverso donazioni o attività pubbliche per la raccolta fondi come previsto dalla legge italiana e dal presente Statuto. Tali fondi servono per fare pubblicità al partito “Riforma e Progresso” nel proprio territorio, organizzare eventi, dibattiti, riunioni tra cittadini, al fine di far conoscere il partito “Riforma e Progresso” e i suoi scopi e fini a più persone possibili nel loro territorio. Altresì i Consolati servono per dare esecuzione locale alle decisioni prese dal partito nazionale e dai suoi organi deliberativi.
  1. I Consolati hanno anche il dovere di raccogliere adesioni per trovare volontari, iscrivere al partito nuove persone, e fare propaganda al partito “Riforma e Progresso”.
  1. Il Presidente Nazionale stila, dopo approvazione del Direttivo Nazionale, un regolamento sulla gestione e i limiti dei fondi dei Consolati, e stabilisce anche la percentuale da assegnare ad ogni Consolato dei soldi raccolti dal tesseramento di ogni iscritto a seconda del comune della sua residenza.
  1. Ogni Consolato ha diritto ad una percentuale dei soldi raccolti per ogni tessera dalle persone che si sono iscritte al partito “Riforma e Progresso” e che hanno la residenza nel Comune in cui il Consolato ha sede.

TITOLO IX - NORME FINALI

Art. 33 – Potere Regolamentare

Il Presidente nazionale coadiuvato dal Direttivo Nazionale, qualora non altrimenti disposto dal presente Statuto, provvede all’emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l’esecuzione del presente Statuto.

Art. 34 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Art. 35 – Scioglimento del Partito

Lo scioglimento del partito è deliberato dal Congresso Nazionale appositamente convocato, e deve essere deliberato con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Congresso Nazionale.

Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, l’Assemblea nazionale nomina uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri, devolvendo poi tutti i beni e i residui per pagare eventuali debiti e successivamente si devolve tutto il resto ad enti ed associazioni aventi scopi sociali, politici e culturali simili a quelli del presente partito.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE

Art. 36 – Poteri di Fondazione e norme transitorie

  1. Il fondatore, ideatore, creatore e amministratore iniziale del partito “Riforma e Progresso” è Scotton Giacomo, nato il 16/07/1987 a Bassano del Grappa (VI) (di seguito Giacomo Scotton). Giacomo Scotton è quindi il primo Presidente Nazionale del partito “Riforma e Progresso”, nonché suo rappresentante legale e politico.
  2. Giacomo Scotton in quanto Presidente Nazionale fondatore ha il dovere e il potere di nominare a sua discrezione seguendo parametri di idoneità professionali e meritocratiche da lui di volta in volta stabiliti e resi pubblici, i primi membri pro-tempore del Direttivo Nazionale pro-tempore.
  3. Il Direttivo Nazionale pro-tepore viene nominato personalmente ed insindacabilmente dal Presidente Nazionale Giacomo Scotton e verrà sciolto subito dopo che il primo Congresso Nazionale avrà eletto il primo ufficiale Direttivo Nazionale secondo le norme del presente Statuto. Congresso Nazionale, che provvederà ad eleggere i nuovi membri di ogni organo secondo le normative statutarie e regolamentari, ad esclusione della figura del Presidente Nazionale che rimarrà in capo a Giacomo Scotton finché non deciderà di dimettersi volontariamente e per iscritto durante una riunione del Direttivo Nazionale, rendendo poi pubblica la decisione.
  4. Le disposizioni del presente statuto entreranno in vigore dalla prima assemblea del Congresso Nazionale che si terrà entro i 12 mesi dalla registrazione del presente Statuto nel Registro dei Partiti Politici tenuto dal Parlamento Italiano.
  5. Il primo Congresso Nazionale sarà convocato dal Presidente Nazionale Giacomo Scotton dopo il voto favorevole a maggioranza semplice del Direttivo Nazionale pro-tempore.
  6. I regolamenti atti a poter procedere alle varie presentazioni delle candidature e alla creazione degli organi statutari, verranno decise e votate a maggioranza semplice dal Presidente Nazionale Giacomo Scotton e dal Direttivo Nazionale pro-tempore da lui nominato. Sarà dovere del successivo e primo ufficiale Direttivo Nazionale modificare o implementare le normative come da presente Statuto.
  7. Il Presidente Nazionale Giacomo Scotton ha il potere di modificare la sede del partito “Riforma e Progresso” su conforme delibera del Direttivo Nazionale pro-tempore.
  8. Con l’approvazione del presente Statuto, il Congresso Nazionale autorizza il Direttivo Nazionale ad apportare esclusivamente le ulteriori modifiche che la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei partiti politici indicherà eventualmente come necessarie al fine di rispettare le condizioni richieste dal decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 13.
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